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Articolo aggiuntivo n. 4.019 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Id. em. 4.05

testo emendamento del 04/12/19

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Split payment e compensazione del credito IVA)

  1. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.