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Articolo aggiuntivo n. 6.01 al ddl C.2267 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 03/12/19

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette»)

  1. L'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:
  «1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
   2. Sono organi dell'Ente parco:
   a) il Presidente;
   b) il Consiglio direttivo;
   c) il Revisore unico dei conti;
   d) la Comunità del parco.

  3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta. Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza dei due sessi.
  4. Il Presidente è nominato con delibera del Presidente della giunta regionale il cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel caso in cui il parco ricade nel territorio di due o più regioni, il decreto di nomina del Presidente è emanato dal Presidente di giunta regionale della regione in cui ricade la percentuale maggiore di superficie territoriale del parco, previa acquisizione dell'intesa degli altri presidenti regionali interessati. Il Presidente nominato deve essere in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.
  5. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.
  6. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
  7. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.
  8. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
  9. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.
  10. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei.
  11. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Presidente della giunta regionale nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel caso in cui il parco ricade nel territorio di due o più regioni, la nomina dei componenti del Consiglio direttivo è effettuata dal Presidente di giunta regionale della regione in cui ricade la percentuale maggiore di superficie territoriale del parco, previa acquisizione dell'intesa degli altri presidenti regionali interessati. I componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:
   a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;
   b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua un componente in rappresentanza del Ministero, un componente in rappresentanza dell'ISPRA e un componente in rappresentanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua un componente in rappresentanza delle associazioni agricole e della pesca, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.
  12. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.
  13. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.
  14. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
  15. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  16. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  17. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  18. Il Revisore unico dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  19. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali.
  20. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:
   a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;
   b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'Ente parco;
   c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della commissione.

  21. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  22. Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il bando di selezione predisposto dall'Ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 21, comma 1, prima della sua applicazione.
  23. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
  24. Il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, assegna annualmente al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.
  25. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  26. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.
  27. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo- forestale. Gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  28. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto e del modello gestionale applicato per la valorizzazione della capacità attrattiva del Parco e della capacità promozionale delle tipicità territoriali.
  29. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale.».

  2. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:
  «1. La Comunità del parco è costituita dai Presidenti delle regioni, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle unioni montane dei comuni».