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Articolo aggiuntivo n. 2.03 al ddl C.2267 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 03/12/19

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi per lo sviluppo della mobilità elettrica)

  1. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti, in via sperimentale per l'anno 2020 le cessioni e le importazioni di veicoli ad alimentazione elettrica sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità attuative del presente articolo.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede nei limiti di 300 milioni di euro mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.