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Articolo aggiuntivo n. 1-sexies.0100 al ddl C.2222 in riferimento all'articolo 1-sexies.

testo emendamento del 02/12/19

  Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 1-septies.
(Reclutamento docenti di sostegno)

  1. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione degli insegnanti di sostegno e di potenziare le strategie di inclusione degli studenti diversamente abili è introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso al ruolo di docente di sostegno, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante selezione attuata sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.
  2. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui al comma precedente è articolato in:
   a) un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, su base regionale;
   b) un percorso annuale di formazione e prova;

  3. La procedura concorsuale di cui al presente articolo è finalizzata alla definizione per la scuola secondaria di una graduatoria di vincitori per l'insegnamento di sostegno sulla base della quale i vincitori del concorso sono immessi in ruolo nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi. Il superamento di tutte le prove concorsuali e del percorso iniziale di formazione costituisce abilitazione all'insegnamento per il sostegno.
  4. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui al comma 1, il possesso di laurea magistrale e il possesso dell'abilitazione sul sostegno.
  5. Ai fini della indizione del concorso di cui al presente articolo e delle conseguenti procedure di immissioni in ruolo sui posti di sostegno è istituita, a prescindere dalle aree disciplinari di corrispondenza dei titoli in possesso dei candidati, specifica classe di concorso AA/S – sostegno scuola secondaria, differenziata per grado di scuola (AA/S1 e AA/S2). I docenti di sostegno che rientrano in tale ruolo prestano servizio esclusivamente in esso.
  6. Al docente immesso in ruolo ai sensi del presente articolo che, al fine di consentire la dovuta e necessaria continuità didattica, rimane nell'istituzione scolastica per almeno tre anni, viene riconosciuto un punteggio relativo a ciascun anno maggiorato ai sensi del decreto ministeriale di cui al successivo comma 8.
  7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli appositi decreti attuativi.
  8. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche è individuato annualmente il fabbisogno orario di sostegno di docenti di sostegno assicurando un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni alunno diversamente abili. È inoltre assegnato a ciascuna istituzione scolastica un ulteriore contingente di docenti specializzati sul sostegno con incarico di supporto all'attività delle classi in presenza di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.