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Proposta di modifica n. 1.253 al ddl C.2222 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 02/12/19

  Dopo il comma 18-septies, aggiungere il seguente:
  18-octies. Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.