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Articolo aggiuntivo n. 39.0.59 (testo 2) al ddl S.1586

testo emendamento del 01/12/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo prevenzione randagismo)

        1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «210 milioni».