Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 0.21.12.4 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 28/11/19

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

  «1-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi,”».
  1-quater. All'onere previsto dal comma 1-ter, pari a 17,8 milioni di euro per il 2020 e 88,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.