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Articolo aggiuntivo n. 40.0.27 (testo 2) al ddl S.1586

testo emendamento del 27/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

        1. Al fine di garantire la pari dignità sociale degli individui in età infantile e la concreta accessibilità agli aspetti della vita sociale, fermo restando quanto già disposto dagli articoli da 77 a 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nel rispetto della normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, all'articolo 82 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

        ''8-bis. I comuni, nell'ambito dell'esercizio della disciplina dell'attività edilizia ai sensi dell'articolo 2, comma 4, possono dotare le strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, nonché le strutture scolastiche pubbliche per l'infanzia e primarie già esistenti e di nuova costituzione, di aree ludiche prive di barriere architettoniche e attrezzate con giochi fruibili dai soggetti di età infantile diversamente abili.

        8-ter. Per le finalità di cui al comma 8-bis, ai comuni è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.''».

        Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «209 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «300 milioni».