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Proposta di modifica n. 79.6 (testo 2) al ddl S.1586

testo emendamento del 27/11/19

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        Â«Art. 79. - (Introduzione del sistema del vuoto a rendere) - 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

''Art. 219-bis.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche)

        1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

        2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

            a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

            b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

            c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

            d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

        3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2. L'importo della cauzione non deve essere in ogni caso stabilita in importo superiore a 0,02 euro al kilogrammo.

Art. 219-ter.

(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)

        1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-bis, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata "filiera", dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

        2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.

        3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

        4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

        5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

        6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.

        7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

        8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:

            a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

            c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 e quanto a 1.345,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

            d) quanto a 1.781,5 milioni di euro per il 2021 e 1.536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.