Proposta di modifica n. 8.33 (testo 2) al ddl S.1586

testo emendamento del 27/11/19

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

        Â«11-bis. Al fine di favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzate da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio economico, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito ''Fondo'', con dotazione pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2034, a valere sulle risorse di cui al comma 11. Ai fini di cui al presente comma, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

            a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado, o abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

            b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature, e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

            c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli;

            d) ridurre dei consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

            e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educative e didattiche promosse da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

            f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

            g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

            h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

            i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi perdonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

            l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastrutturazione digitale;

            m) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento.

        11-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 11-bis sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di intervento di rigenerazione urbana, approvato dal consiglio comunale, che definisce gli obiettivi generali che l'intervento di rigenerazione urbana intende perseguire, in un determinato ambito urbano, in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici alla integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione del sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di accessibilità con mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano comunale definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

            a) al rimborso delle spese, di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

            b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

            c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

            d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

            e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo. Il decreto ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi che sono da queste destinate, unitamente alle proprie risorse stanziate, ai Piani comunali selezionati all'esito dei bandi regionali.

        11-quater. Ai fini di cui al comma 11-bis, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui al presente comma, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 11-bis.

        11-quinquies. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:

            a) all'imposta di cui all'articolo 95;

            b) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, cella legge 27 dicembre 2013, n. 147.

        11-sexies. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

        11-septies. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

        11-octies. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna».

        Conseguentemente:

        all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

        allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

        2020:

            CP: -100.000.000;

            CS: -100.000.000.

        2021:

            CP: - 100.000.000;

            CS: - 100.000.000.

        2022:

            CP: - 100.000.000;

            CS: - 100.000.000.