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Articolo aggiuntivo n. 32.0.59 (testo 2) al ddl S.1586

testo emendamento del 27/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Cooperazione allo sviluppo)

        1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2022. Una quota dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, è destinata all'incremento delle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento».

        Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

        Â«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per l'anno 2021, di 265 milioni di euro per l'anno 2022, 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».