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Proposta di modifica n. 85.1 (testo 2) al ddl S.1586

testo emendamento del 27/11/19

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e di 496 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante:

            a) quanto a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e 496 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

            b) quanto a 375 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

            c) quanto a 121 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.