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Articolo aggiuntivo n. 94.0.7 (testo 2) al ddl S.1586

testo emendamento del 27/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Abolizione ''super-bollo'' auto)

        1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati complessivamente in 218,3 milioni di euro annui, si provvede:

            a) per il 2020:

                i. quanto a 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

                ii. quanto a 18,3 milioni mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

        b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

        3. Il maggior gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fatta salva una quota pari al cinquanta per cento di esso che è attribuito alla Missione 2 ''Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto'', Programma 2.2 ''Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale'', di cui allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».