Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 41.61 (testo 2) al ddl S.1586

testo emendamento del 27/11/19

Dopo il comma 6 ggiungere, i seguenti commi:

        Â«6-bis. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

''Art. 15-bis.

(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)

        1. Per gli anni d'imposta 2020, 2021, 2022, nel limite di spesa 200 milioni di euro per ciascun anno, è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1''.

        6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».