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Articolo aggiuntivo n. 18.0.85 (testo 2) al ddl S.1586

testo emendamento del 27/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'art. 47, comma 1-bis ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.'';

        2) all'articolo 47:

            a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        Â«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 4-bis, comma 2.»;

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.'';

            c) al comma 3, le parole: ''di cui al comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al presente articolo''.

        2. I maggiori proventi derivanti dal comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»