Articolo aggiuntivo n. 55.0.23 (testo 2) al ddl S.1586

testo emendamento del 27/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

        1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: ''dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati con indicazione per il trattamento delle malattie rare. Inoltre per i farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo ( CE) n. 141 del 2000 e per quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché per altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIF A tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 50 milioni di euro''.».

        Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.