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Articolo aggiuntivo n. 28.0.15 (testo 2) al ddl S.1586

testo emendamento del 27/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Vincolo parziale di destinazione delle risorse stanziate per la Fondazione Human Technopole a favore della ricerca pubblica del Paese)

        1. Il 60 per cento delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole di cui al comma 121 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a partire dell'autorizzazione di spesa del 2021 è vincolato:

            a) alla creazione e implementazione presso la stessa Fondazione di più facilities infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nelle scienze della vita, biomolecolari e dei dati, complete delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro funzionamento, di libero accesso alla comunità scientifica del Paese per aumentarne la competitività;

            b) al sostegno dei costi delle parti tecnologiche dei progetti selezionati da svilupparsi nelle facilities della Fondazione;

            c) al sostegno delle spese di mobilità di quanti compiono la loro ricerca avvalendosi di tali facilities.

        2. L'individuazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al comma 1 avviene da parte degli organi della Fondazione Human Technopole a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale. L'accesso alle facilities individuate è libero e si realizza mediante sottomissione competitiva di progetti di ricerca a una ''Commissione indipendente per la valutazione'', di cui al seguente comma.

        3. La ''Commissione indipendente per la valutazione'' è istituita secondo le migliori pratiche internazionali della valutazione tra pari individuando i valutatori esclusivamente tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con Università, IRCCS, e Enti pubblici di ricerca italiani. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione sono a carico delle risorse di cui al comma 1.

        4. Il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con decreto interministeriale di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri e le procedure per la composizione, anche numerica, della Commissione di cui al comma 3 e individua princìpi e criteri di valutazione dei progetti di ricerca sottoposti alla medesima Commissione. Della Commissione è membro di diritto, il presidente del Comitato scientifico della Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 17 dello Statuto.

        5. Alla ''Commissione indipendente per la valutazione'' spetta il compito di valutare i progetti di ricercatori o gruppi di ricercatori afferenti a Università, IRCCS ed Enti pubblici di ricerca italiani che intendano sviluppare la parte tecnologica della propria idea di ricerca in tutto o in parte avvalendosi, nei limiti del comma 1 del presente articolo, delle risorse, competenze tecnologiche, infrastrutture e dotazioni delle facilities della Fondazione Human Technopole, concorrendovi mediante bandi annuali competitivi di accesso.

        6. La Fondazione Human Technopole adotta una contabilità separata sull'utilizzo delle risorse di cui al primo comma del presente articolo e relaziona, con cadenza biennale, delle attività svolte e programmate al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e al Ministero della salute per la successiva trasmissione alle Camere.

        7. Ai fini degli esiti della ricerca, i ricercatori che ai sensi del presente articolo svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione Human Technopole conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza; il personale tecnico e scientifico delle facilities della Fondazione Human Technopole che abbia partecipato direttamente all'implementazione del progetto di ricerca concorre al prodotto scientifico con la propria affiliazione».