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Articolo aggiuntivo n. 99.0.8 (testo 3) al ddl S.1586

testo emendamento del 27/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis.

(Fondi in materia sanitaria)

        1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023, è assegnato un contributo di 2,8 milioni di euro annui all'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM).

        2. Al fine di implementare le risorse a favore della ricerca per i medicinali sperimentali e per le terapie innovative per le malattie rare, al comma 19 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003 n. 326, alla lettera a) le seguenti parole: ''una speranza di vita, in attesa della commercializzazione,'' sono sostituite dalle seguenti: ''una evidenza possibile di cura''.

        3 All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».