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Articolo aggiuntivo n. 9-triciessemel.0507 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9-triciessemel.

testo emendamento del 26/11/19

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)

  1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimato in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero medesimo.