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Articolo aggiuntivo n. 9-triciessemel.07 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9-triciessemel.

testo emendamento del 26/11/19

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies bis.
(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata)

  1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,» è aggiunto il seguente: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario»;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto, per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà»;
   c) all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) è aggiunta la seguente lettera:
   « e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».

  2. All'articolo 67-quater, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,è aggiunto il seguente comma:
  «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa».

  3. All'articolo 1, comma 443, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» sono soppresse.