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Proposta di modifica n. 9-duodetricies.504 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9-duodetricies.

testo emendamento del 26/11/19

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-duodetricies.
(Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

  1. Per l'anno 2020 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, come integrata ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, una quota fino al 4 per cento delle risorse assegnate nell'anno precedente per la ricostruzione pubblica, ad un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

  2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo che individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito di detto programma di sviluppo sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma, 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  3. Al funzionamento della cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.