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Articolo aggiuntivo n. 9-viciessexies.0554 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9-viciessexies.

testo emendamento del 26/11/19

  Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.
(Proroga FINTECNA)

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   « a) al primo periodo, le parole: “negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021”».

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.