presentato il 26/11/2019 in Assemblea della Camera da Guglielmo GOLINELLI (Lega) e altri 21 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 26/11/19
Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 9-vicies sexies.1.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)
1. All'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui al comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma.».