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Articolo aggiuntivo n. 9-viciessexies.0555 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9-viciessexies.

testo emendamento del 26/11/19

  Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies sexies.1.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. All'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui al comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma.».