Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 9-viciessexies.0551 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9-viciessexies.

testo emendamento del 26/11/19

  Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.
(Risorse per spese di funzionamento)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.