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Articolo aggiuntivo n. 9.0502 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 26/11/19

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Carta di identità del territorio)

  1. Ai fini della messa in sicurezza sismico e idrogeologico del territorio e del patrimonio edilizio nazionale relativo ai territori colpiti da eventi sismici di cui al presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo in collaborazione con i comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016, n. 189, nonché le altre regioni e amministrazioni comunali interessate dal presente decreto-legge entro il 31 dicembre 2020, avviano in via sperimentale misure limitatamente alle aree sopra riportate, sulla base dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), la predisposizione della cosiddetta cartografia informatizzata su supporto satellitare dei territorio di cui al presente articolo. Tale carta, denominata Carta di identità del territorio, è pubblicata sui siti informatici istituzionali delle Regioni interessate. Le amministrazioni precedenti concludono tassativamente il procedimento entro il 31 dicembre 2020.
  2. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la Carta di identità di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:
   a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;
   b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico o idrogeologico;
   c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;
   d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;
   e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;
   f) le rilevazioni e le analisi effettuate;
   g) la mappatura dell'abusivismo edilizio tramite anche l'utilizzo dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate che devono contenere tutte le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale.

  3. Le Regioni di cui al comma 1 del presente articolo provvedono ad aggiornare costantemente la predetta carta e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.
  4. Agli oneri di cui dal presente articolo nel limite massimo di 1 milione di euro per il biennio 2020-2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dello stanziamento del speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2620 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.