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Proposta di modifica n. 7.570 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Id. em. 7.15

testo emendamento del 26/11/19

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. Non sono previsti limiti per incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo.».