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Proposta di modifica n. 2.76 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Id. em. 2.30

testo emendamento del 26/11/19

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito “E” in favore dell'insediamento di nuove attività produttive.».