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Proposta di modifica n. 1.23 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 26/11/19

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato, su esplicita conferma del Commissario straordinario, fino alla data di cui al periodo precedente, e nel limite delle risorse previste ai sensi del presente comma, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2021. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014. n. 190».