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Articolo aggiuntivo n. 60.0.14 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 60.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola)

        1. L'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dai seguenti:

            ''7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati in zone classifìcate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

            7-bis. In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle, tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

            7-ter. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90 per cento delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso''».