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Proposta di modifica n. 28.23 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 28.

testo emendamento del 25/11/19

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 13 sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;

            b) dopo il comma 14, inserire il seguente:

        Â«14-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

        ''11-bis. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e fermi restando gli articoli 5, comma 4, 14, comma 7, e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso gli atti di gestione dei rapporto di lavoro e i provvedimenti emanati dal dirigente scolastico, ivi compresi quelli disciplinari e gli atti relativi all'esercizio delle attività di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 396 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola o nel sito internet dell'istituzione scolastica di riferimento o della notifica all'interessato, è ammesso un reclamo motivato al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

        11-ter. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale accoglie oppure rigetta il reclamo entro il termine perentorio di quindici giorni, su parere conforme della commissione di cui al comma 11-quinquies. In caso di accoglimento, la decisione del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale annulla e sostituisce Tatto o il provvedimento impugnato, con effetti a far data dal deposito della decisione, e non costituisce, in ogni caso, condizione di procedibilità ai fini dell'eventuale esperimento di un'azione giudiziale avente per oggetto il medesimo atto o provvedimento. La decisione sul reclamo è notificata entro il termine di cinque giorni al reclamante e al dirigente scolastico, nonché, in caso di accoglimento, all'ufficio competente per territorio in materia di provvedimenti disciplinari.

        11-quater. Il dirigente scolastico provvede a dare tempestiva attuazione alla decisione assunta ai sensi del comma 11-ter. In caso di inerzia, l'inadempimento costituisce comportamento antidoveroso ai fini della responsabilità disciplinare.

        11-quinquies. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale è istituita presso gli uffici scolastici regionali una commissione per i reclami di cui al comma 11-bis, composta da tre dirigenti del corpo ispettivo.

        11-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 11-bis a 11-quinquies del presente articolo, con particolare riguardo all'istituzione delle commissioni presso ogni ufficio scolastico regionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020.

        11-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 11-bis a 11-septies si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021''».