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Articolo aggiuntivo n. 42.0.9 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 42.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

        1. È fatto obbligo in capo agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, di restituire agli utenti tutte le eventuali somme indebitamente percepite o ingiustificatamente addebitate, comprensive di rivalutazione ed interessi di mora, in cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere non rinnovabile di durata inferiore al mese, per il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile ai sensi dell'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

        2. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, provvedendo all'automatica restituzione non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1 è sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice.

        3. I proventi derivanti dal periodo precedente sono devoluti al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».