Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 53.0.1 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 53.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)

        1. All'articolo 7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''aventi sede legale in Italia'' inserire le seguenti: ''ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore da parte della società veicolo di appoggio dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto'';

            b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: ''8-bis. Ove l'operazione, di cui al comma 1, rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituito, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione venga avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. L'immobile trasferito alla società veicolo d'appoggio è esente dal pagamento dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto''».

        Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «213 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «303 milioni.»