Articolo aggiuntivo n. 30.0.33 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo)

        1. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e sul Fondo per gli Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica; di cui all'articolo 61 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento ovvero che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

        2. Il nuovo piano di ammortamento prevede:

            a) il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento;

            b) l'annullamento di eventuali sanzioni già comminate, tranne che nei casi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

            c) la cancellazione degli interessi di mora eventualmente già maturati alla data della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

        3. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

            a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

            b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente CCIAA i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

            c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento ed aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione, del progetto e della sua effettiva realizzazione, da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili.

        4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite per le agevolazioni di rispettiva competenza le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo.

        6. Al fine di agevolare i soggetti di cui al comma 1 che versino in situazioni di difficoltà economica, è altresì istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

        7. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del comma 7».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000.