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Articolo aggiuntivo n. 62.0.60 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 62.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, 6-bis il seguente:

«Art. 62-bis.

(Indennità per l'insegnamento e l'addestramento)

         Dopo l'articolo 60 comma 6 della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 6-bis:

        ''6-bis. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi''.».

        Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».