Proposta di modifica n. 95.5 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 95.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 25/11/19

L'articolo, è sostituto dal seguente:

        Â«Art. 95. - (Fusione IMU-TASI) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 639, le parole: «ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella» sono soppresse;

            b) al comma 639, dopo le parole: «di una componente riferita», è aggiunta la seguente parola: «alla»;

            c) sono soppressi i seguenti commi: 640, 669, dal 671 al 679, 681, la lettera b) del comma 682, 687;

            d) al comma 683, le parole: «e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili» sono soppresse;

            e) al comma 688 sopprimere:

        1. al primo periodo le parole: «della TASI e»;

        2. al secondo periodo le parole: «e alla TASI»;

        2. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

        8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, inclusi i negozi sfitti di categoria C/1, nonché gli immobili occupati abusivamente limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. La condizione di cui al primo periodo è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, ovvero la condizione di negozio sfitto o di immobile occupato. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

        3. Al decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «6-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2020, il comune, in deroga a quanto previsto al comma 6, non può aumentare le aliquote d'imposta per la percentuale della TASI vigente nell'anno 2019»;

            b) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il modello è precompilato dai comuni e inviato entro 30 giorni prima della scadenza del pagamento. Per le variazioni intervenute dopo l'invio del modello precompilato, il Comune effettua il relativo conguaglio nel bollettino del semestre successivo».

        6. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni interessati dalla soppressione della TASI ai sensi del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni la quota pari all'ammontare delle entrate relative alla TASI per l'anno 2019, di incasso per l'anno 2019 a valere sul Fondo IMU-Tasi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

        7. Il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di una quota pari alle minori entrate derivanti dalle esenzioni di cui al nuovo comma 8-bis dell'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e al nuovo periodo dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le ulteriori riduzioni d'imposta spettanti ai cittadini a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato.»

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 14,45 milioni di euro per il 2020, 68,53 milioni di euro per il 2021, 44,83 milioni di euro per il 2022, 212,25 milioni di euro per il 2024, 25,43 milioni di euro a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.