presentato il 25/11/2019 in V Bilancio del Senato da Vilma MORONESE (Misto) e altri e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 25/11/19
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 11-bis.
(Ecobonus per le strutture recettive)
1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile nelle destinazioni turistiche, in via sperimentale per il periodo d'imposta 2020, alle imprese ricettive turistico e alberghiere esistenti alla data del 1º gennaio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro nel periodo d'imposta sopra indicato per gli interventi di cui al comma 2.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a: l'acquisto di apparecchiature di compostaggio, acquisto di cassonetti speciali per la raccolta dei rifiuti, acquisto di impianti di naturizzazione dell'acqua finalizzato all'eliminazione della plastica e più in generale ogni altro acquisto riconducibile ad obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale.
3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge a marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i con hotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: - ;
2021: - 12.000.000;
2022: - 6.000.000.