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Articolo aggiuntivo n. 62.0.14 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 62.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Realizzazione di camere di sicurezza detentive)

        1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.».

        Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».