Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 24.0.34 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 24.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

        1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma.''».