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Articolo aggiuntivo n. 44.0.18 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 44.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Misure per favorire il recupero di beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico)

        1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, il «Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico», di seguito denominato «Fondo», con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

        2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ad attività di identificazione e classificazione, topografica e catastale, dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ivi compresi i complessi industriali dismessi ove insistano manufatti architettonici di interesse storico, che versano in stato di abbandono sul territorio nazionale, oltre che alla individuazione dei soggetti, pubblici o privati, che ne sono proprietari, al fine di predisporre un quadro omogeneo degli elementi conoscitivi utili per la loro successiva catalogazione, nonché per la definizione e programmazione degli interventi da attuare per il recupero dei beni e dei siti catalogati.

        3. Le operazioni di cui al comma 2, comprese quelle di catalogazione dei beni e dei siti identificati, sono attuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il medesimo Ministero un'unità di missione ed è definita, altresì, la dotazione organica e strumentale necessaria allo svolgimento delle relative attività. L'unità di missione si avvale, per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 2, del personale avente le competenze adeguate alle suddette attività presente nelle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo o anche nelle società partecipate del Ministero, che siano a intero capitale pubblico e già operanti presso il Ministero. Per le medesime operazioni il Ministero può sottoscrivere convenzioni con Università pubbliche.

        4. Per le finalità di cui ai commi 2 è 3, è prevista la creazione di una banca dati denominata «Mappa del recupero», organizzata per ambiti territoriali, anche allo scopo di individuare, per i beni e i siti di proprietà pubblica, in coerenza con il principio di sussidiarietà delle funzioni amministrative, sancito dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, gli enti deputati al finanziamento degli interventi da realizzare e, per i beni e i siti di proprietà privata, i soggetti responsabili della esecuzione degli interventi di recupero, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

        5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.» .