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Articolo aggiuntivo n. 94.0.7 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 94.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Abolizione ''super-bollo'' auto)

        1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n, 111, è abrogato. Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

        2. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati complessivamente in 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

        3. Il maggior gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fatta salva una quota pari al cinquanta per cento di esso che è attribuito alla Missione 2 ''Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto'', Programma 2.2 ''Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale'', di cui allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».