Proposta di modifica n. 17.9 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 17.
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testo emendamento del 25/11/19

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

        Â«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025 e di 396 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».