Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 28.74 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 28.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

        Â«16-bis. Al fine di reperire risorse aggiuntive per il sostegno alla ricerca e ai giovani nella fase iniziale della carriera accademica, si stabilisce che una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per le attività di cui al comma 16-ter è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.

        16-ter. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia,

        16-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 16-ter deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al Rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.».