presentato il 25/11/2019 in V Bilancio del Senato da Mauro COLTORTI (M5S) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 25/11/19
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Sgravi contributivi per i porti in transhipment)
1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in modalità transhipment, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari all'intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:
a) garantiscono, per il triennio 2020-2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di comporto, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;
b) non fanno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero, ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
3. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.
4. L'incentivo di cui al comma 1 è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo di cui al comma 3, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge».