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Articolo aggiuntivo n. 41.0.9 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 41.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Bonus per adozioni internazionali)

        1. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati ad assegnare un bonus per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella misura massima di 5.000 euro per ogni bambino adottato. I fondi di cui al presente comma sono annualmente ripartiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione delle domande per accedere al bonus di cui al presente comma, nonché per l'esame delle medesime, per l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del bonus assegnato.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del comma 2 dell'articolo 99,».