Proposta di modifica n. 28.17 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 28.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

        Â«10-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: ''conservazione di beni culturali'' sono inserite le seguenti; '', ricerca scientifica,''.

        10-ter. Presso l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), di cui al comma 2, è istituito il Fondo integrativo per la ricerca scientifica con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dal gettito statale destinato all'8 per mille per la categoria della ''ricerca scientifica''.

        10-quater. Ai fini di assicurare trasparenza e pubblicità negli esiti delle procedure, l'ANR pubblica sul proprio sito internet istituzionale i dati relativi alla rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati e ai corrispondenti beneficiari delle risorse assegnate».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020; - 5.000.000.