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Articolo aggiuntivo n. 76.0.1 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 76.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Misure in materia di successione e trasmissione di impresa)

        1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo la lettera e-bis), è aggiunta la seguente lettera:

            ''c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali'';

            b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

        ''3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti''.

        2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

        3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

        4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «164 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni».