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Articolo aggiuntivo n. 98.0.1 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 98.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo IV

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Art. 98-bis.

(Rimodulazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e dell'IRPEF per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano)

        1. All'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. Al fine di garantire l'uniformità dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale, le medesime variazioni previste al comma 1, sono applicate anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        1-ter. Con decreto, del Ministero dell'economia e delle finanze sono disposte, con riferimento a ciascun esercizio e tramite la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le regolazioni finanziarie delle eventuali maggiori entrate nette derivanti dal surplus di gettito in termini di addizionale regionale rispetto ai decimi di compartecipazione IRPEF spettanti'';

            b) al comma 2, le parole: ''dal comma 1'', sono sostituite dalle seguenti: ''dai commi precedenti''».

        Conseguentemente, alla rubrica del TITOLO VI, sostituire le parole «enti locali» con le seguenti «Regioni ed enti locali».