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Proposta di modifica n. 5.2 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 5.
argomenti:    

testo emendamento del 25/11/19

Sostituire l'articolo con i seguenti:

        Â«Art. 5 - (Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti) - 1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato ''Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti'', con una dotazione pari a 3 .000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

        2. La dotazione del Fondo di cui al precedente comma, nei limiti delle risorse ivi previste, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito di appositi provvedimenti normativi, è destinata a finanziare il minor gettito derivante dalle previsioni di cui all'articolo 5-bis.

        Art. 5-bis. - (No tax area per under 25 anni e riduzione IRPEF per soggetti under 30) - 1. Al fine di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente dei soggetti più giovani, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi:

        ''5. Per i redditi da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore all'importo definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, percepiti da soggetti che non abbiano compiuto i venticinque anni di età, l'imposta non è dovuta.

        6. Per i redditi da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore all'importo definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 percepiti da soggetti che:

            a) non abbiano compiuto i ventisei anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 15 per cento;

            b) non abbiano compiuto i ventisette anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 25 per cento;

            c) non abbiano compiuto i ventotto anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 50 per cento;

            d) non abbiano compiuto i ventinove anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 75 per cento;

            e) che non abbiano compiuto i trenta anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 90 per cento''.

        2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e nel rispetto del limite delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, il limite reddituale per l'esenzione dell'imposta per i soggetti con età inferiore ai 25 anni e il limite reddituale per i soggetti di età compresa tra i 26 ed i 30 anni che potranno usufruire delle riduzioni dell'imposta».