Proposta di modifica n. 100.3 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 100.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        Â«1-bis. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni di cui al comma 1-ter detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana.

        1-ter. La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni, caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo, economico, la coesione e la solidarietà sociale.

        1-quater. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti, di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione».