Articolo aggiuntivo n. 17.0.15 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Esenzione dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso in favore del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

        1. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia a al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».